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Sanità e assistenza sociale e sanitaria territoriale (MACERATA)

  • Servizio d’interventi sanitari e sociali mirati al recupero e mantenimento di salute della persona
  • Disbrigo pratiche burocratiche socio-assistenziali e socio-sanitari
  • Somministrazione terapie intramuscolare – sottocute
  • Servizio di assistente familiare
  • Consulenza e  gestione di pratiche fiscali
  • Consulenza e gestione sui fattori di analisi dei rischi legati ai bisogni dell’assistito
  • Gestione informatizzata dei interventi di gestione e organizzazione del personale e organi di supporto

BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MACERATA –
ANNO 2024

Le domande di partecipazione vanno presentate al Comune di Macerata a partire dalle ore 8:00 del 25/03/2024 e sarà possibile presentare domanda fino alle ore 23:59 del 29/04/2024.

(Legge Regionale 16.12.2005 n. 36 e succ. mod. ed int. – Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato con delibera consiliare n. 15 del 20/02/2017, modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 08/04/2019 e con deliberazione consiliare n. 4 del 07/02/2022)
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DEL SERVIZIO WELFARE E CULTURA,
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 395 DEL 19-03-2024
RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
II presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato.
Per nucleo familiare si intende:

il nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge non legalmente separato;

“l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”, (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 1);

“i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 36);

i soggetti conviventi e quelli considerati a carico dell’intestatario della scheda familiare ai fini IRPEF, salva l’ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.
Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.
La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostri la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del singolo avviso. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione, tutela e matrimonio.
Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO
Per conseguire l’assegnazione di un alloggio ERP sono necessari i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
A. essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
B. avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Macerata;
C. non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro reale godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per affetto di provvedimento giudiziario. Per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito ci si attiene ai criteri definiti dalla giunta regionale.
Se più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono titolari di una quota della stessa abitazione, si procede alla somma delle quote possedute da ciascun componente.
Per il possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo all’abitazione coniugale che, in seguito a un provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.
I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta Regionale con un l’atto previsto dal comma 2 dell’art. 20 quinquies L.R. 36 del 2005.
Si considera inadeguata un’abitazione di superficie utile calpestabile inferiore ai seguenti valori:
• mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona;
• mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone;
• mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
• mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
• mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone;
• mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone
D. avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia (DSU-ISEE), con valore ISEE 2022 non superiore ad € 13.699,00. Nel caso di famiglie costituite da una sola persona, il limite è aumentato del 20%, ovvero il valore ISEE 2024 non deve essere superiore a € 16.438,80. Solo per i soggetti iscritti all’AIRE, ai fini della verifica di tale requisito, è possibile autodichiarare il valore ISEE simulato individuato attraverso la procedura informatica disponibile sul sito dell’INPS.
E. non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo ad indennizzo o al risarcimento del danno;
F. non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Tale requisito non si applica nell’ ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.
I requisiti per l’accesso debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere D) ed F) sopra riportate, anche da tutti i componenti del nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione vanno presentate al Comune di residenza dal 25/03/2024 al 29/04/2024 utilizzando l’apposita piattaforma digitale, attraverso credenziali SPID/CIE/CNS.
Le domande vanno presentate collegandosi all’indirizzo: https://sociali.comune.macerata.it/sicare/benvenuto.php
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
a.
in modalità telematica usufruendo del supporto e dell’assistenza delle Organizzazioni Sindacali del Settore Abitativo che attraverso le proprie credenziali, inserisce i dati del richiedente, allega la documentazione obbligatoria, stampa la domanda e provvede a farla firmare al richiedente, presentandola poi all’Ufficio competente.
b.
in modalità telematica provvedendo autonomamente alla compilazione della domanda e al caricamento degli allegati obbligatori attraverso credenziali SPID, CIE (carta d’identità elettronica) Carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi) senza quindi la necessità di stampare la domanda.
Il mittente, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate, può assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale; andrà indicato, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972; in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante e da copia della Marca da Bollo. La
domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
Al termine della procedura telematica l’istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema.
Le dichiarazioni contenute nella domanda digitale hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nell’istanza di partecipazione, in particolare, devono essere dichiarati:
a) le generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico;
b) la composizione del nucleo familiare;
c) il possesso dei prescritti requisiti per l’accesso all’ERP da parte di tutti i componenti del nucleo familiare;
d) la condizione economica del nucleo familiare, definita secondo la vigente normativa in materia di DSU/ISEE nell’anno di riferimento;
e) la sussistenza delle condizioni per le quali si richiedono specifici punteggi.
Alla domanda è allegata la documentazione specificatamente richiesta per la verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni soggettive ed oggettive possedute. L’attestazione ISEE deve essere priva di omissioni/difformità a pena di esclusione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Marca da bollo di € 16,00;

per gli iscritti all’AIRE, ISEE simulato, utilizzando la procedura disponibile sul sito dell’INPS;

codice fiscale;

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;

carta di identità in corso di validità;

autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a 0);

visura catastale (se si richiede il punteggio per alloggio inadeguato, improprio o antigenico);

eventuale autodichiarazione di alloggio improprio o antigienico (come da art. 4 del presente bando);

contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare il modulo RLI o la certificazione di validità rilasciata da Agenzia Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall’art. 11, comma 4, della legge 431/1998);

eventuale provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, non intimato per inadempienza contrattuale o documentazione che attesti la morosità incolpevole;

eventuale verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;

eventuale Ordinanza di sgombero;

eventuale sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l’assegnatario risulta la parte soccombente;

eventuale sentenza di separazione;

eventuali certificazioni di invalidità o handicap;

eventuale certificazione dei minori con disabilità che percepiscono l’indennità mensile di frequenza.
Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d’istruttoria, la stessa verrà esclusa.
Art. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le condizioni soggettive ed oggettive che danno luogo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.
Il possesso delle condizioni soggettive determina l’attribuzione del seguente punteggio, tenendo presente che non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alle lettere c) e h):
a) per il reddito del nucleo familiare, come risultante dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di importo non superiore al limite di € 13.699,00:
Numero componenti nucleo familiare Reddito ISEE ≤100% dell’importo annuo di un assegno sociale Inps riferito all’anno preso in esame per calcolo Reddito ISEE maggiore dell’importo annuo di un assegno sociale Inps riferito all’anno preso in esame per calcolo
dell’ISEE dell’ISEE e minore uguale alla soglia stabilita dalla Regione Marche Fino a 3 persone 4 3 Di 4 o 5 persone 4,50 3,5 Di 6 o più persone 5 4
Il suddetto punteggio è aumentato del 25 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall’art. 11, comma 4, della legge 431/1998.
In caso di attestazione ISEE con reddito pari a zero, per l’attribuzione del relativo punteggio il Comune richiede all’interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
b) per il numero dei componenti del nucleo familiare:
Nuclei familiari composti fino a tre persone punti 1 Nuclei familiari composti da quattro o cinque persone punti 2 Nuclei familiari composti almeno da 6 persone punti 3
c) per la presenza di persone anziane, con età superiore ai sessantacinque anni, nel nucleo familiare richiedente:
Presenza di uno/due anziani nel nucleo familiare punti 2
Presenza di tre o più anziani nel nucleo familiare punti 3
d) per la presenza di uno o più portatori di handicap nel nucleo familiare del richiedente, certificata dalle competenti autorità. Il punteggio viene graduato in relazione al numero delle persone con disabilità ed al grado di invalidità come dai seguenti prospetti. Per portatori di handicap si intendono sia gli invalidi civili (tabella A) sia i soggetti riconosciuti tali ai sensi della legge n. 104/92 (tabella B) sia i minori con disabilità che percepiscono l’indennità mensile di frequenza (tabella C).
Tabella A
Con grado di invalidità dal 67% al 99% punti 3 Con grado di invalidità pari al 100% punti 4 Con grado di invalidità pari al 100% e con accompagno punti 5 Due o più persone con invalidità con almeno un’invalidità del 67% ciascuno punti 6
Tabella B (Legge 104/92)
Handicap con carattere di permanenza punti 4 Handicap grave con carattere di permanenza punti 5 Due o più persone con disabilità grave con carattere di permanenza punti 6
Tabella C
Minore con disabilità con indennità mensile di frequenza
punti 3
I punteggi di cui alle tabelle A, B e C non sono cumulabili. In ogni caso, verrà presa in considerazione la tabella più favorevole per il nucleo familiare del richiedente:
e) per la presenza di minori di età non superiore a 14 anni nel nucleo familiare:
Presenza di uno/due minori nel nucleo familiare punti 1 Presenza di tre minori nel nucleo familiare punti 2 Presenza di quattro o più minori nel nucleo familiare punti 3
f) per i nuclei familiari monoparentali con minori a carico:
Nucleo monoparentale con un figlio a carico punti 2 Nucleo monoparentale con due figli a carico punti 3 Nucleo monoparentale con tre o più figli a carico punti 4
n.b. Questa condizione si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli minore/i a causa di decesso/irreperibilità dell’altro genitore o al riconoscimento della filiazione naturale da parte dell’unica figura parentale richiedente l’accesso all’alloggio; tale situazione deve risultare anche anagraficamente, con un nucleo costituito esclusivamente da un genitore con figlio/i minore/i di anni 18 a carico a fini fiscali. E’esclusa la convivenza con l’altro genitore, con un nuovo coniuge o con un convivente more uxorio e comunque con terze persone diverse da parenti e affini.
g) per i nuclei composti esclusivamente da giovani di età non superiore a trentacinque (35) anni:
Una sola persona punti 2 Due persone punti 2,5 Tre o più persone punti 3
h) per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a sessantacinque anni, anche soli; in presenza di più anziani è considerato l’anziano con età superiore:
Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli punti 2 Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 70 anni, anche soli punti 3 Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 75 anni, anche soli punti 4
i) per la presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica:
punti 0,5 per anno per un massimo di dieci anni
Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi ERP e la durata di tale periodo è calcolata a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti
graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell’ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.
j) per la residenza nel Comune che ha emanato l’avviso pubblico:
punti 0,50 per ogni anno superiore al decimo e fino al ventesimo
Il punteggio viene riconosciuto conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Macerata.
La durata di tale periodo è calcolata a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell’ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.
Il possesso delle condizioni oggettive dà diritto all’ottenimento del seguente punteggio, tenendo presente che non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alle lettere a), b), c) ed e):
a) per abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’avviso, punti 4;
b) per abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’avviso, punti 2;
c) per abitazione in un alloggio inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’avviso, punti 1;
d)per sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all’assistenza pubblica, punti 3;
e) per abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
1) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole,
2) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria,
3) a seguito di ordinanza di sgombero,
4) a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l’assegnatario risulta la parte soccombente,
il punteggio viene così graduato in relazione alla data di esecuzione del provvedimento come da prospetto:
esecuzione del rilascio fissata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso punti 4 esecuzione del rilascio fissata entro un anno dalla pubblicazione dell’avviso punti 3
esecuzione del rilascio fissata oltre un anno dalla pubblicazione dell’avviso punti 2 a seguito di ordinanza di sgombero punti 4
N.B. Per alloggio improprio si intende l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l’utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all’art. 7 ultimo comma del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage, le cantine, gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigenico. Per alloggio antigienico si intende l’abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:
a.
altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
b.
presenza di stanze da bagno carente di almeno 2 degli impianti di cui all’art. 7 ultimo comma del D.M. 5 luglio 1975.
In caso di parità di punteggio è data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell’ordine alle domande che hanno conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
a)
alloggio da rilasciarsi per i seguenti motivi:
1) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole,
2) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria,
3) a seguito di ordinanza di sgombero,
4) a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l’assegnatario risulta la parte soccombente;
b)
alloggio improprio;
c)
alloggio procurato a titolo precario;
d)
alloggio inadeguato al nucleo familiare;
e)
presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare in riferimento al numero e, in caso di parità, al grado di invalidità;
f)
presenza di minori nel nucleo familiare, in riferimento al numero dei minori.
Se continua a permanere la parità di condizioni, è data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune (www.comune.macerata.it) e avrà validità biennale dalla data di pubblicazione, oltre tale termine decadrà automaticamente.
Art. 5 – RISERVE E GRADUATORIE SPECIALI
Il Comune, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ha previsto riserve di alloggi per far fronte a situazioni di particolare criticità o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni. La riserva è pari al 25%. Le categorie sociali che beneficiano della riserva sono:
1) i soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 20 quinquies 1 L.R 36/2005;
2) i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
3) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
4) i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Nell’ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale. Qualora le riserve comportino la sola sistemazione provvisoria non eccedente i due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall’articolo 20 quater della L.R. 36/2005.
Il Comune individua gli assegnatari degli alloggi collocando d’ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.
Ai fini dell’assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata, ai soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano:
– il limite temporale dei cinque anni di residenza o prestazione di attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale o nel Comune in cui si concorre per l’assegnazione;
– l’avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale;
– la titolarità di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Tale requisito non opera altresì nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare.
Nei confronti degli assegnatari appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
a) si applica il canone previsto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
b) costituisce causa di decadenza la cessazione del servizio prestato dai medesimi nel territorio regionale.
Gli assegnatari appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non perdono il diritto all’abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento e per infermità, purché sussistano nei loro confronti i requisiti di cui all’articolo 20 quater della L.R. 36/2005. In caso di decesso dell’assegnatario, si applica la disciplina prevista dall’articolo 20 septies della L.R. 36/2005.
Art. 5 – VERIFICHE
II Comune, in fase d’istruttoria delle domande, e l’apposita Commissione, in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell’assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all’aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.
Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
In base alla disponibilità degli alloggi, l’assegnazione è effettuata in ordine di graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario e in considerazione dell’incidenza delle spese condominiali, secondo quanto dispone l’Art. 15 del vigente Regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 15 del 20/02/2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 08/04/2019, anche al fine di evitare la sottoutilizzazione degli alloggi.
Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella Legge Regionale 16/12/2005 n. 36, così come modificata dalla L.R. 27/12/2006 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 15 del 20/02/2017 e modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 08/04/2019 e con deliberazione consiliare n. 4 del 07/02/2022.
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Michela Tramannoni, Servizio Welfare e Cultura, tel. 0733/256380 0733/256425 fax 0733/256238 e-mail: ediliziaresidenzialepubblica@comune.macerata.it
Art. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Macerata, (con sede in Macerata, Piazza della Libertà, 3; IT-62100, Macerata (Email: municipio@comune.macerata.it; PEC: comune.macerata@legalmail.it; centralino +39 0733.2561), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge 32//00, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato).Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L’apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Macerata (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza della Libertà, 3, IT -62100, Macerata, email: simone.calzolaio@gmail.com).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

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